Ultima modifica: 20 giugno 2017

Decorrenza delle norme contenute nel decreto legislativo n. 62/2017 in materia di valutazione ed esami di Stato

(Nota MIUR prot. n.6193 del 01/06/2017) A seguito di alcuni quesiti qui pervenuti, in relazione all’applicazione delle norme in materia di valutazione e svolgimento dell’esame di Stato, contenute nel decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 (G.U. n. 112 del 16/5/2017 Suppl. Ordinario n. 23 – cfr. anche art. 15 D. Lgs n. 62/2017), si ritiene opportuno precisare quanto segue.


– Scuole primarie e secondarie di primo grado
Le nuove modalità di valutazione e di ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, previste dal citato D. Lgs. n. 62/2017, si applicano a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018. Pertanto nulla è innovato per l’anno scolastico in corso per l’effettuazione degli scrutini finali e per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
– Scuole secondarie di secondo grado
In relazione alle modalità di attribuzione del credito scolastico nel corrente anno scolastico, si precisa che per tutte le attuali classi (comprese le terze) in sede di scrutinio finale si continuano ad applicare le tabelle allegate al DM n. 99 del 16 dicembre 2009.
A decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, data in cui andrà a regime tutto l’impianto correlato alla nuova disciplina degli esami di Stato, si applicheranno le tabelle di cui all’Allegato A al decreto legislativo n. 62/2017, operando le necessarie confluenze ivi previste.
(fonte: http://www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=5034)

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