Ultima modifica: 14 aprile 2016

Regione Lazio. Esami di Qualifica Professionale Allievi disabili e con DSA

La Regione Lazio con la determinazione G04871 del 23 aprile 2015, ha stabilito nuove modalità di svolgimento degli esami di qualifica professionale e ha fornito indicazioni precise alle Istituzioni scolastiche che erogano percorsi triennali in regime di sussidiarietà integrativa.
Segnalo la parte che interessa Allievi disabili e con DSA

Anche nei percorsi di IeFP trova applicazione quanto previsto in materia di prove di esame riferite agli allievi disabili (diversamente abili), dall’articolo 16, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che, tra l’altro, recita “…. Prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione di prove scritte o grafiche, e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione”.
In conseguenza, la Commissione d’esame approva la prova di esame sulla base di due proposte formulate dal Collegio dei docenti/formatori e presentate unitamente alla documentazione relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione; le prove di esame devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio della qualifica coerente con gli standard formativi minimi sanciti dalla Conferenza Stato-Regioni.
Analogamente la normativa per gli esami per allievi con disturbi di apprendimento (DSA) (DPR 122/2009, legge 8 ottobre 2010, n. 170, articolo 5, comma 4, Decreto MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011) prevede che la Commissione d’esame deve tenere in considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate, prevedendo la possibilità di allungare i tempi di esame rispetto a quelli ordinari, nonché la facoltà di utilizzare apparecchiature e strumenti compensativi già impiegati in corso d’anno, nonché prevedere anche strumenti dispensativi in base all’entità e al profilo delle difficoltà individuali.
Gli allievi disabili e con DSA conseguono la qualifica professionale se la valutazione in sede di scrutinio finale evidenzia il raggiungimento degli standard minimi previsti nel corso.
In presenza di mancato superamento dell’esame, all’allievo potrà essere rilasciato un Attestato di competenze.

Per scaricare il modello del Certificato di credito formativo rilasciato agli alunni con disabilità che non conseguono il diploma di qualifica professionale andare su http://integrazionescolastica.it/article/169

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